INARCASSA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

00199 Roma - Via Salaria, 129 - Centralino 06/852741  Fax 06/85274211

Per informazioni: tel. 06.85274330 - informazioni@inarcassa.it  - www.inarcassa.it 

Protocollo:322/PRES./2005
Roma, 23 settembre 2005

Ai Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti

Agli Ordini professionali

Ai Sindacati di categoria

 

Oggetto:

Modifica art. 40 dello Statuto - prestazione previdenziale contributiva reversibile.

 

Desideriamo informarVi che, con Decreto interministeriale del 22 luglio 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato le modifiche agli articoli 22, comma 3, 23, comma 6, 30, comma 1, 31 commi 1 e 2, 40, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 42, comma 9 dello Statuto, che introducono un importante elemento di novità fra le prestazioni previdenziali erogate da Inarcassa: la "prestazione previdenziale contributiva reversibile".

La modifica apportata all'art. 40 dello Statuto prevede, infatti, in sostituzione dell'istituto della restituzione dei contributi, la possibilità di fruire di una prestazione previdenziale contributiva reversibile per tutti coloro che, in possesso di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di invalidità o inabilità.

La possibilità di pensionamento con cinque anni di iscrizione e contribuzione rappresenta un deciso passo avanti in direzione di una maggiore equità assistenziale tra gli iscritti alla Cassa. La nuova prestazione, così come gli altri trattamenti previdenziali previsti dallo Statuto, è reversibile (con le modalità previste dall'art. 30.1 dello stesso Statuto) ed integrabile con i trattamenti supplementari (in caso di proseguimento dell'attività professionale dopo il pensionamento).

Riteniamo che la modifica statutaria possa contribuire ad assicurare maggiori certezze in termini di previdenza soprattutto ai giovani professionisti che, per necessità lavorative dovute ad un mercato del lavoro sempre più flessibile, sono costretti a iscrizioni frazionate tra i diversi istituti previdenziali. Inoltre, la possibilità di un pensionamento "allargato" rispetto all'attuale sistema normativo, potrà incentivare l'iscrizione dei giovani laureati, garantendo utilità previdenziale a tutti i contributi versati.

 

Metodo di calcolo della prestazione previdenziale contributiva reversibile

Ispirandosi alle disposizioni normative del sistema previdenziale pubblico, la normativa approvata prevede che il calcolo della prestazione previdenziale reversibile sia effettuato con il criterio contributivo in base ai parametri dettati dalla Legge 335/95. Tale metodo, istituendo una diretta correlazione tra contributi versati e prestazioni erogate, permette, infatti, di soddisfare l'esigenza di gestire in maniera bilanciata i trattamenti che la modifica propone.

In particolare, la modifica introdotta prevede che la prestazione annua sia pari al prodotto tra il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita, così come definito dalle previsioni tecniche della Legge n. 335/95, e il montante contributivo individuale che si ottiene sommando:

  • il montante del 100% dei contributi soggettivi versati, fino al 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Inarcassa, capitalizzati in regime di capitalizzazione composta ad un tasso pari al 5%;

  • il montante del 95% dei contributi soggettivi versati, tra il 1 ° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 22.1 lettera a) dello Statuto Inarcassa, capitalizzati in regime di capitalizzazione composta ad un tasso pari alla media quinquennale delle variazioni del PIL nazionale nominale, calcoTato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare;

  • il montante del 100% dei contributi soggettivi versati, dal 1 ° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 22.1 lettera a) dello Statuto Inarcassa, capitalizzati in regime di capitalizzazione composta ad un tasso pari alla media quinquennale delle variazioni del PIL nazionale nominale, calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Norma transitoria

Vi informiamo che ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto coloro che hanno già compiuto o compiranno i sessantacinque anni di età entro il 22 luglio 2008 possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale di cui all'art. 40.1 dello Statuto, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi precedenti il 1 ° gennaio 2004 con le modalità previste dalla normativa previgente, mentre per i contributi riferiti a periodi successivi al 1 ° gennaio 2004 non è prevista la restituzione dei contributi.

Vi invitiamo, infine, a dare massima diffusione alla modifica statutaria approvata. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell'Associazione (www.inarcassa.it).

Con i migliori saluti.

 

IL VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Ing. Mauro di Martino

Arch. Paola Muratorio