Novità Fiscale

a cura del dott. Paolo Ripamonti

 

CIRCOLARE N.2/2012

Scarica qui la circolare n. 2/2012.


CIRCOLARE N.1/2012

Scarica qui la circolare n. 1/2012.


CIRCOLARE N.6/2011

Scarica qui la circolare n. 6/2011.


CIRCOLARE N.5/2011

Scarica qui la circolare n. 5/2011.


CIRCOLARE N.4/2011

Scarica qui la circolare n. 4/2011.


CIRCOLARE N.3/2011

Scarica qui la circolare n. 3/2011.


CIRCOLARE N.2/2011

Scarica qui la circolare n. 2/2011.


CIRCOLARE N.1/2011

Scarica qui la circolare n. 1/2011.


CIRCOLARE N.7/2010

Scarica qui la circolare n. 7/2010.


CIRCOLARE N.6/2010

Scarica qui la circolare n. 6/2010.


CIRCOLARE N.5/2010

Scarica qui la circolare n. 5/2010.


CIRCOLARE N.4/2010

Scarica qui la circolare n. 4/2010.


CIRCOLARE N.3/2010

Scarica qui la circolare n. 3/2010.


CIRCOLARE N.2/2010

Scarica qui la circolare n. 2/2010.


CIRCOLARE N.1/2010

Scarica qui la circolare n. 1/2010.


CIRCOLARE N.4/2009

Scarica qui la circolare n. 4/2009.


CIRCOLARE N.3/2009

Scarica qui la circolare n. 3/2009.


CIRCOLARE N.2/2009

Scarica qui la circolare n. 2/2009.


CIRCOLARE N.1/2009

Scarica qui la circolare n. 1/2009.


CIRCOLARE N.5/2008

Scarica qui la circolare n. 5/2008.


CIRCOLARE N.4/2008

Scarica qui la circolare n. 4/2008.


CIRCOLARE N.3/2008

Scarica qui la circolare n. 3/2008.


CIRCOLARE N.2/2008

Scarica qui la circolare n. 2/2008.


CIRCOLARE N.1/2008

Scarica qui la circolare n. 1/2008.


CIRCOLARE N.6/2007

Scarica qui la circolare n. 6/2007.


CIRCOLARE N.5/2007

Scarica qui la circolare n. 5/2007.


CIRCOLARE N.4/2007

Scarica qui la circolare n. 4/2007.


CIRCOLARE N.3/2007 BIS

Scarica qui la circolare n. 3/2007 bis.


CIRCOLARE N.3/2007

Scarica qui la circolare n. 3/2007.


CIRCOLARE N.2/2007

Scarica qui la circolare n. 2/2007.


CIRCOLARE N.1/2007

Scarica qui la circolare n. 1/2007.


CIRCOLARE N.5/2006

Scarica qui la circolare n. 5/2006.


CIRCOLARE N.4/2006

Scarica qui la circolare n. 4/2006.


CIRCOLARE N.3/2006

Scarica qui la circolare n. 3/2006.


CIRCOLARE N.2/2006

Scarica qui la circolare n. 2/2006.


CIRCOLARE N.1/2006

Scarica qui la circolare n. 1/2006.


CIRCOLARE N.5/2005

Scarica qui la circolare n. 5/2005.


CIRCOLARE N.2/2005

Scarica qui la circolare n. 2/2005.


CIRCOLARE N.1/2005

Scarica qui la circolare n. 1/2005.


CIRCOLARE N.2/2004

Scarica qui la circolare n. 2/2004.


CIRCOLARE N.1/2004

Scarica qui la circolare n. 1/2004.


CIRCOLARE N.4/2003

Scarica qui la circolare n. 4/2003.


CIRCOLARE N.3/2001

Con DPCM del 30.4.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.5.2001 e confermato nella Circolare Ministeriale 22.5.2001 n.48 sono stati confermate le scadenze per le presentazioni delle dichiarazioni dei redditi ed i versamenti già segnalate nella precedente mia circolare. Come ventilato, è stato ulteriormente prorogato il termine di presentazione, esclusivamente per via telematica, del nuovo modello di dichiarazione iva periodica.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni iva periodiche. I nuovi termini di spedizione telematica delle dichiarazioni periodiche sono il 20.6.2001 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo (contribuenti mensili), il 20.7.2001 per il primo trimestre 2001 dei soggetti trimestrali ed il mese di aprile dei mensili. Oltre questo primo differimento i termini ordinari di spedizione delle dichirazioni iva periodiche sono entro il mese successivo alla liquidazione iva.

E’ forse utile introdurre uno specchietto riassuntivo a seconda delle due tipologie di contribuenti iva per l’anno 2001.

Termini per la presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato per i contribuenti iva:

MENSILI

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

20.6.2001

20.6.2001

20.6.2001

20.7.2001

31.7.2001

31.8.2001

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

30.9.2001

31.10.2001

30.11.2001

31.12.2001

31.1.2002

28.2.2002

TRIMESTRALI

Gen./Feb./Mar.

Apr./Mag./Giu.

Lug./Ago./Sett.

Ott./Nov./Dic.

20.7.2001

30.9.2001

31.12.2001

31.3.2002

Novità in materia di ICI (imposta comunale sugli immobili). Scade il 30.6.2001 il termine per il versamento del 1° acconto ICI 2001 (il saldo scade invece il 20.12.2001).

Da quest’anno vi sono due importanti novità che dovrebbero semplificare gli adempimenti dei contribuenti:

l’acconto è pari al 50% dell’intero debito d’imposta ed è calcolato in base ad aliquote e detrazioni già utilizzati l’anno precedente senza dover verificare le nuove delibere assunte dai Comuni per il 2001 ma riservando al momento del saldo, eventuali conguagli.

L’apparente semplificazione si scontra con i casi particolari: nel caso di cambio di destinazione d’uso (ad es. da sfitto ad abitazione principale nel 2001 si dovrà tener conto della detrazione per abitazione principale per l’importo stabilito nel 2000. Nel caso di immobile trasferito nel 2001si potrà alternativamente o calcolare il 50% dell’imposta pagata nel precedente anno riproporzionata per il periodo di possesso del 2001 e versare il saldo a dicembre oppure prendere aliquote e detrazioni deliberate per il 2001 e versare tutto il dovuto per il 2001. Nel caso di acquisto nel 2000, si dovrà procedere a rideterminare l’intero dovuto per dodici mesi del 2000 (calcolo imposta teorica) sulla base di aliquote e detrazioni 2000 e quindi versare il 50%.

Dal 1° gennaio 2001 è estesa l’aliquota agevolata per l’abitazione principale anche alle pertinenze della stessa. In precedenza solo se lo prevedevano specificamente le delibere comunali.

Sempre da tale data sono tenuti al versamento ICI i concessionari di immobili insistenti su aree demaniali.

Possibilità di adeguamento al risultato degli studi di settore (Gerico) anche oltre il primo periodo di applicazione senza sanzioni ed interessi. Con Risoluzione Ministeriale (che quindi non è legge) n.52 del 24.4.2001, è consentito a tutti i soggetti per i quali gli studi di settore si applicano già da oltre un anno, di adeguarsi in dichiarazione aumentando ricavi e volume d’affari iva e versando le relative maggiori imposte. Non risultano applicabili sanzioni ed interessi come già per tutti i contribuenti per i quali gli studi di settore si applicano per la prima volta. Ciò era pacifico (cioè adeguamento senza sanzioni ed interessi) per i contribuenti soggetti ai "parametri". Possono emergere solo sanzioni per tardivo o insufficiente versamento IVA (30% ravvedibile in 30 giorni con il 3,75%, ed entro i termini per la presentazione della dichiarazione annuale iva 2001 con il 6%).

Importante inversione di interpretazione è costituita dal fatto che i maggiori ricavi, contrariamente a quanto stabilito lo scorso anno per il 1999, rilevano anche come maggiori ricavi ai fini Irap.

L’ adeguamento del volume d’affari iva può essere effettuato in dichiarazione iva e pertanto la maggior imposta confluirà nel saldo IVA con codice 6099 (e potrà essere rateizzata). Oppure fuori dichiarazione IVA con versamento della sola maggior IVA a debito mediante modello F24 con i codici 6493 (per adeguamento ai parametri) e 6494 (per adeguamento agli studi di settore). Il versamento, in questo secondo caso, deve avvenire in unica soluzione entro i termini di presentazione delle dichiarazioni (per persone fisiche e soc. di persone) 31.7.2001 se presentate in posta o in banca, 31.10.2001 se presentate in via telematica.

Nuovi termini per il versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio. Dal 2001 il diritto camerale per tutti gli iscritti dovrà essere eseguito con mod.F24 entro il 20.6.2001. In più alla novità del versamento autonomo, il diritto viene commisurato anche al fatturato dell’anno precedente. Il codice di versamento è 3850 l’anno di riferimento 2001. Il versamento deve essere compilato nella sezione Regioni e Enti locali con la sigla automobilistica della CCIAA di iscrizione o dove sono site eventuali unità locali.

Importante sentenza della Corte Costituzionale in materia di Irap. Con sentenza 156/2001 depositata il 21.5.2001 la Consulta ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate contro l’Irap che pertanto è stata dichiarata pienamente conforme alla Costituzione. Resta forse un piccolo spiraglio a favore delle attività di minori dimensioni. Poiché il presupposto dell’imposta è l’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero di servizi, la Corte in un passaggio dice che "...nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione ...risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta...". L’accertamento dell’esistenza di un’organizzazione minima è lasciato, per il momento, al libero convincimento dei giudici di merito. E’ possibile invece un intervento legislativo chiarificatore o per esonerare le attività economiche di minori dimensioni. Vi sono alcuni parallelismi con quanto accaduto nel passato per la soppressa ILOR.