Codice Deontologico
1. Principi generali
1.1 La professione dellingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. Lingegnere è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
1.4 Lingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Lingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per ladempimento degli impegni assunti.
1.5 Lingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto: non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.
Lingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo. Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dallinizio della collaborazione.
1.6 Lingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione.
2. Sui rapporti con lordine
2.1 Lappartenenza dellingegnere allOrdine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dellOrdine.
Ogni ingegnere ha pertanto lobbligo, se convocato dal Consiglio dellOrdine o dal suo Presidente, di presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 Lingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nellesercizio delle relative competenze istituzionali.
3. Sui rapporti con i colleghi
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercitanti le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessione con la professione di ingegnere.
3.3 Lingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente dellOrdine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 Lingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra ed in situazioni controverse il Consiglio dellOrdine, relazionando a questultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile la sostituzione.
3.5 Lingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come lesaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4. Sui rapporti con i committenti
4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2 Lingegnere è tenuto al segreto professionale: non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nellespletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3 Lingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4 Lingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge.
4.5 Lingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 Lingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.
5. Sui rapporti con la collettività ed il territorio
5.1 Le prestazioni professionali dellingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica delluomo.
5.2 Lingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3 Nella propria attività lingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate allambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sullequilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività lingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.
6. Disposizioni finali
6.1 Il presente codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dellOrdine purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dellesercizio professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
6.2 Il presente codice è depositato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari ed Amministrativi interessati.